STATUTO DELLA SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI Sez. del CAI |
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Art. 1. - Costituzione e scopi
1. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.), Associazione munita di personalità
giuridica di diritto privato, è stata fondata in Madonna di Campiglio nell’anno 1872 per iniziativa di
Nepomuceno Bolognini e Prospero Marchetti; è una libera associazione di persone operante nell’ambito della
Provincia di Trento; è strumento di unione fra l’esplorazione sportiva dei monti e l’antica cultura delle valli ed
ha per scopo:
a) l’alpinismo in ogni sua manifestazione;
b) la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine;
c) la tutela del loro ambiente naturale;
d) il sostegno alle popolazioni di montagna.
2. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) che è entrata nel 1919 a far parte del
Club Alpino Italiano (C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, ha un
proprio autonomo patrimonio, che amministra in libertà di iniziativa e di azione con la propria
organizzazione, così come previsto da specifica norma statutaria del C.A.I.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale: ha durata
illimitata.
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Art. 2 - Denominazione e stemma
La denominazione SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) e lo stemma
appartengono all’Associazione per tradizione storica.
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Art. 3 - Struttura organizzativa
1. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) è costituita dai Soci, riuniti in Sezioni ai sensi del presente Statuto.
2. Sono organi istituzionali dell’Associazione: l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio Centrale, il
Presidente dell’Associazione, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e
la Commissione Elettorale.
3. Le cariche sociali sono gratuite.
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Art. 4 - Sede Sociale - Anno Sociale
1. La sede sociale e legale, con l’archivio storico e la biblioteca, è in Trento, via Manci n.57, ove sono
posti anche gli uffici amministrativi.
2. L’anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.
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Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione
1. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti
con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati all'Associazione per il
raggiungimento degli scopi statutari;
2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti
sui beni sociali; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici; da altre donazioni, proventi e lasciti;
3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale;
4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere
depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione stessa;
5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali o di quelle sociali statutariamente previste; è vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
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Art. 6 - Categorie di soci
1. I soci dell’Associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani e vitalizi. Non sono
ammesse altre categorie di soci e nuovi soci vitalizi.
a) Soci onorari, cittadini italiani o stranieri, vengono così identificati per aver acquisito alte benemerenze
per l’alpinismo o per l’Associazione; hanno i diritti del socio ordinario;
b) Soci benemeriti sono gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni,
che apportano un notevole contributo all’Associazione;
c) Soci ordinari sono le persone di età maggiore di anni diciotto;
d) Soci familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore
di anni diciotto;
e) Soci giovani sono i minori di anni diciotto.
2. L'ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo della Sezione, alla
quale è stata chiesta l'ammissione stessa. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio
insindacabile.
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Art. 7 - Diritti del socio
1. I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee della loro Sezione,
nonché a tutte le attività dell’Associazione e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle
norme regolamentari.
2. I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e ad esercitarvi
l’elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell’Associazione, salvo le limitazioni imposte dal
presente statuto.
3. E' ammessa l'iscrizione a soci anche di cittadini stranieri.
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Art. 8 - Obblighi del socio
1. Ciascun socio, ordinario, familiare e giovane deve corrispondere alla Sezione presso la quale intende
iscriversi o è iscritto:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale;
c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di attività annuale o
pluriennale; stabiliti dall'Assemblea dei Delegati.
2. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile.
3. L’appartenenza all’Associazione implica l’obbligo di osservare lo statuto dell’Associazione e del
Club Alpino Italiano, le relative norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate, ai sensi degli
stessi, dagli organi sociali.
4. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto
dell’Associazione o del C.A.I., se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale dell’Associazione o del
Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.
5. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza.
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Art. 9 - Cessazione della qualità di socio
La qualità di socio cessa per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità
o per radiazione, deliberata dal Consiglio Centrale dell’Associazione o dal Consiglio Centrale del Club Alpino
Italiano.
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Art. 10 - Costituzione della Sezione e del Gruppo
1. La costituzione di una Sezione deve essere richiesta con domanda sottoscritta da almeno cento soci
e non soci promotori maggiorenni, che dichiarino di iscriversi quali soci aderendo alle norme statutarie e
regolamentari dell’Associazione ed è deliberata dal Consiglio Centrale con la maggioranza qualificata di
almeno due terzi dei componenti.
2. In casi particolari il Consiglio Centrale può autorizzare, con il voto unanime dei componenti, la
costituzione di una Sezione, anche se richiesta da un numero inferiore di soci promotori. Se ricorrono
particolari esigenze logistiche e territoriali, previo parere delle Sezioni già esistenti nell’ambito territoriale del
Comune, il Consiglio Centrale può autorizzare la costituzione di Sezioni di sobborgo.
3. Ferme restando le Sezioni già costituite, in un medesimo Comune non può esistere, di norma, che
una sola Sezione.
4. Alle Sezioni è vietato di svolgere opera di proselitismo nella zona di attività di altra Sezione.
5. Le nuove Sezioni prendono nome dal Comune ove si costituiscono, premessa sempre la
denominazione S.A.T.. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal
Consiglio Centrale.
6. Date le particolari caratteristiche della Sezione “Coro della S.A.T.”, della stessa fanno parte i soli
coristi in attività. Sono riconosciute le Sezioni S.U.S.A.T. e S.O.S.A.T. per tradizione storica.
7. Ricorrendo particolari circostanze o esigenze locali, è facoltà del Consiglio Centrale deliberare, con
la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la costituzione nell’ambito di una Sezione di
un gruppo locale; il gruppo deve avere un numero sufficiente di soci da assicurare una normale attività.
8. La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere inoltrata al Consiglio Centrale, corredata dal
relativo parere, dalla Sezione territorialmente competente.
9. L’eventuale trasformazione di un Gruppo in Sezione può essere autorizzata dal Consiglio Centrale,
con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, non prima del compimento di un
quinquennio dalla costituzione e sentito il parere della Sezione territorialmente competente.
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Art. 11 - Autonomia e regolamento sezionale
1. Ogni Sezione, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, gode di piena autonomia e di
piena libertà di iniziativa e di azione; ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.
2. Essa può assumere un proprio regolamento, purché non in contrasto con le norme statutarie e
regolamentari dell’Associazione; il regolamento sezionale va approvato dalla Assemblea, che è l’organo
sovrano della Sezione, a maggioranza semplice, esclusi nel computo gli astenuti.
3. Detto regolamento e le sue modifiche non saranno esecutive, se non dopo la ratifica del Consiglio
Centrale.
4. È vietato alle Sezioni di costituire gruppi di non soci.
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Art. 12 - Patrimonio della Sezione
1. Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito dai proventi derivanti dal riparto delle quote
sociali, da eventuali sovvenzioni o lasciti in denaro o in beni mobili, da proventi derivanti dalla gestione dei
rifugi affidati alla Sezione con delibera del Consiglio Centrale, dai beni mobili ed attrezzature; la Sezione non
può essere proprietaria di beni immobili o titolare di diritti reali.
2. La gestione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo.
3. Ogni Sezione è tenuta alla redazione di un rendiconto annuale ed alla conservazione del libro
inventari.
4. Per le obbligazioni assunte dalla Sezione rispondono, sia verso terzi che verso i soci, il patrimonio
sezionale e in solido le persone che hanno deliberato od agito in nome e per conto della Sezione.
5. L’esercizio sociale della Sezione è annuale e si chiude al 31 dicembre.
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Art. 13 - Assemblea della Sezione
1. All’Assemblea ordinaria della Sezione possono partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola
con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente. All’Assemblea possono partecipare,
senza diritto di voto, anche altri soci.
2. L’Assemblea sezionale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, di regola, una volta all’anno
entro il mese di febbraio.
3. Per la validità della convocazione dell’Assemblea ordinaria, almeno 15 giorni prima deve essere
esposto avviso all’albo della Sezione e fatta comunicazione scritta ai soci aventi diritto al voto; l’avviso di
convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
4. Oggetto dell’Assemblea ordinaria della Sezione sono:
a) le deliberazioni sull’attività sociale e finanziaria;
b) l’elezione del Consiglio Direttivo della Sezione, dei Revisori dei Conti e dei Delegati all’Assemblea
generale dell’Associazione, salvo la facoltà di delegare la nomina di questi ultimi al Consiglio Direttivo;
c) la discussione e le deliberazione su eventuali proposte di soci, presentate per iscritto almeno sette
giorni prima dell’Assemblea ed inserite nel nuovo ordine del giorno, che verrà esposto all'albo sociale;
d) lo scioglimento della Sezione.
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Art. 14 - Funzionamento dell’Assemblea
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona
o per rappresentanza. Per lo scioglimento della Sezione è necessaria la maggioranza qualificata di almeno due
terzi dei soci aventi diritto di voto.
2. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo di delega
scritta, da altro socio avente diritto al voto; è ammessa, quindi, una sola delega per socio.
3. In apertura dei lavori l’Assemblea elegge il proprio Presidente, il segretario e tre scrutatori.
4. Le votazioni si fanno per alzata di mano, nel rispetto delle deleghe presenti, a meno che un quarto
dei presenti aventi diritto al voto non domandi la votazione per scheda segreta. Per le elezioni delle cariche
sociali si procede sempre con votazione a scheda segreta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi nel computo gli astenuti.
6. Le deliberazioni Assembleari sono documentate mediante verbale firmato dal Presidente e dal
segretario dell’Assemblea.
7. L’esito dello scrutinio per l’elezione delle cariche sociali verrà reso pubblico dal Presidente
dell’Assemblea, che, nei quindici giorni successivi, provvederà a convocare la prima riunione degli eletti.
8. Il verbale dell’Assemblea ed il risultato dell’elezione alle cariche sezionali devono essere
prontamente trasmessi al Consiglio Centrale dell’Associazione a cura del Presidente dell’Assemblea o, in
difetto, dal Presidente della Sezione.
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Art. 15 - Consiglio Direttivo della Sezione
1. La Sezione viene retta da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei soci; dura in carica al
massimo tre anni e si compone, conteggiando solo i soci ordinari e familiari regolarmente iscritti nell’anno
precedente da:
a) non meno di cinque membri fino a 150 soci;
b) non meno di sette membri da 151 a 500 soci;
c) non meno di nove membri oltre i 500 soci.
I membri, soci di età maggiore degli anni 18 ed appartenenti alla Sezione da almeno due anni consecutivi
possono accedere alle cariche sociali. Alla scadenza sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e
un Cassiere; tali cariche sociali non possono essere ricoperte dalla stessa persona per oltre nove anni
consecutivi; si può essere rieletti alla stessa carica dopo almeno tre anni di intervallo.
2. Del Consiglio Direttivo non possono far parte, di regola, più componenti di uno stesso nucleo
familiare.
3. Venendo a mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito fino alla scadenza del
mandato dal primo dei non eletti.
In caso di parità di voti, viene eletto il Socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la stessa
anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.
4. Il Consiglio Direttivo regge la Sezione nel rispetto delle normative statutarie e regolamentari,
attenendosi altresì alle direttive degli organi istituzionali.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente
e con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a sola
maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza od
impedimento, del Vicepresidente.
6. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati
nella seduta successiva e sottoscritti dal verbalizzante e dal presidente della seduta.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed ai verbali è normato dal regolamento.
7. Il membro del Consiglio Direttivo, assente non giustificato per tre volte alle riunioni, decade dalla
carica.
8. I membri del Consiglio Direttivo, salvo abbiano fatto constatare a verbale il loro dissenso,
rispondono solidamente del loro operato anche verso i terzi.
9. Il Presidente o in caso di suo motivato impedimento il Vicepresidente, è il rappresentante legale del
Sodalizio e gli è attribuita la firma sociale.
10. Nel caso di inattività o per gravi irregolarità, il Consiglio Centrale può deliberare, con la
maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione del Consiglio Direttivo della
Sezione. Le modalità relative sono normate dall'art. 26.
11. Non può partecipare alle delibere del Consiglio Direttivo della Sezione, aventi ad oggetto
particolari operazioni, chi per le stesse abbia un interesse, anche provvisorio, proprio o dei propri familiari
sino al terzo grado.
12. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facoltà di promuovere o di revocare la costituzione di
Commissioni e Gruppi Tecnici per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone i
poteri e le attribuzioni. Le Commissioni ed i Gruppi così costituiti rispondono del loro operato al Presidente
della Sezione.
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Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione
1. L’Assemblea della Sezione nomina tra i suoi soci tre Revisori dei Conti, che durano in carica quanto
il Consiglio Direttivo della Sezione stessa; sono rieleggibili ed hanno compiti analoghi a quelli dei Revisori dei
Conti dell’Associazione.
2. Non possono far parte, di regola, in qualità di membri del Collegio dei Revisori dei Conti i soci
parenti entro il terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione.
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Art. 17 - Scioglimento della Sezione
1. Il Consiglio Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei
componenti, lo scioglimento di una Sezione, su richiesta dell'Assemblea della stessa, per gravi infrazioni
statutarie, per morosità, per inattività e impossibilità di funzionamento degli organi sociali o per eccessiva
riduzione del numero dei soci. Le modalità relative sono normate dall'art. 26.
2. In difetto di ricostruzione della Sezione entro tre anni, il patrimonio resta acquisito
dall'Associazione.
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Art. 18 - Costituzione e compiti
1. L’Assemblea generale dei Delegati, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dai Presidenti
delle Sezioni, quali Delegati di diritto, e dai soci maggiorenni designati in qualità di Delegati dalle assemblee
ordinarie delle Sezioni.
2. Il numero dei Delegati eletti per ogni Sezione si determina in ragione di un delegato ogni 100 soci o
frazione non inferiore a 50 soci; il calcolo si determina in base al numero dei soci in regola col pagamento
della quota sociale dell’anno precedente.
3. Ogni delegato, sia di diritto che eletto, può disporre oltre che del proprio voto, del voto di un altro
Delegato della Sezione a cui appartiene.
4. Alle Assemblee dei Delegati possono, comunque, assistere tutti i soci dell’Associazione, senza però
avere diritto di voto o di intervento.
5. L’Assemblea ordinaria dei Delegati:
a) delibera sui programmi di attività e sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Centrale,
purché posti all'ordine del giorno;
b) delibera sulla relazione morale del Presidente;
c) delibera sul bilancio consuntivo e sul conto economico di previsione dell’Associazione;
d) elegge il Consiglio Centrale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la
Commissione Elettorale;
e) nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea generale del C.A.I., salva la facoltà di delega, per questa
scelta, al Consiglio Centrale;
f) delibera l’eventuale alienazione di rifugi;
g) delibera l'assunzione di quote o partecipazioni in altre società od enti, aventi fini analoghi, affini o
complementari;
h) nomina, su proposta del Consiglio Centrale, i Soci onorari;
i) delibera la sede e la data del Congresso annuale dell'Associazione, salvo facoltà di delega al Consiglio
Centrale;
j) ratifica le modifiche alle Norme regolamentari;
k) stabilisce l'ammontare dei contributi straordinari in base a piani annuali o pluriennali da porre a carico
dei soci con vincolo di destinazione a soli fini istituzionali;
6. L’Assemblea straordinaria dei Delegati approva e modifica lo Statuto dell’Associazione.
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Art. 19 - Modalità di funzionamento
1. L’Assemblea ordinaria dei Delegati ha luogo, di regola, entro il mese di marzo di ogni anno, ovvero
quando il Consiglio Centrale o il Collegio dei Revisori dei Conti lo giudichi necessario.
2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati in
proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti, esclusi dal computo i voti di astensione.
Le firme di delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto, presentate dal Consiglio
Centrale; le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate solo per iscritto al Consiglio Centrale
anche dai Consigli Direttivi di un numero di sezioni, che rappresentino almeno un quinto dei soci con diritto
di voto, quali risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’Assemblea dovrà essere tenuta entro 90 giorni dalla richiesta.
4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Delegati in
proprio o per delega e delibera con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti. Le firme di
delega devono essere convalidate dai Presidenti di Sezione.
5. Ogni Assemblea dei Delegati, validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il
presidente dell'Assemblea ne dichiari chiusi i lavori.
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Art. 20 - Composizione
1. Il Consiglio Centrale è composto di diciassette membri, soci ordinari o familiari da almeno dieci
anni, eletti dall’Assemblea dei Delegati a scheda segreta; i membri sono scelti tra i nominativi indicati dalla
Commissione Elettorale; i Delegati hanno facoltà di votare altri nominativi in aggiunta a quelli espressi dalla
Commissione Elettorale.
2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati successivi;
possono essere rieletti dopo un triennio di interruzione. Venendo a mancare un membro del Consiglio
Centrale, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. I nuovi eletti assumono
l’anzianità dei sostituiti.
3. In caso di parità di voti, viene eletto il Socio con più anzianità nel sodalizio. In caso di soci con la
stessa anzianità di iscrizione, viene eletto il più anziano di età.
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Art. 21 - Compiti
Il Consiglio Centrale, oltre a disimpegnare i compiti demandatigli dallo Statuto, dalle norme
regolamentari e dall’Assemblea dei Delegati, assolve le seguenti attribuzioni specifiche:
a) elegge tra i propri membri, a scheda segreta, il Presidente dell’Associazione, i due Vicepresidenti ed il
Segretario; la presidenza e le due vicepresidenze non possono essere ricoperte dalla stessa persona
nella stessa carica oltre due mandati consecutivi. Il Presidente e i due Vicepresidenti possono essere
rieletti dopo almeno un triennio di interruzione;
b) formula la linea politica ed i documenti ufficiali dell'Associazione, in ottemperanza allo Statuto ed alle
indicazioni dell'Assemblea dei Delegati;
c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di nominare delegati per particolari
atti. Delibera sulla destinazione delle entrate sociali, dei contributi dei soci benemeriti e di qualsiasi
altra somma che venga erogata all'Associazione da enti o privati;
d) discute ed approva il conto economico di previsione sulla base dei programmi di attività e ne delibera
eventuali variazioni nel corso dell’esercizio, discute ed approva il bilancio consuntivo che sottopone
alla discussione e approvazione dell’Assemblea dei Delegati, corredandoli delle relazioni del Presidente
e del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) determina ulteriori compiti della Giunta esecutiva, non previsti dal Regolamento e nomina i membri
della stessa;
f) tratta tutti i problemi di carattere generale relativi all’attività sociale dell’Associazione e provvede ad
approvare o modificare le norme regolamentari;
g) delibera la nomina o l’eventuale revoca dei rappresentanti dell’Associazione, nei servizi o commissioni
di enti pubblici o privati;
h) costituisce, anche su proposta delle Sezioni, conferma, unifica o sopprime, organi tecnici consultivi
centrali, commissioni ed altri organismi a carattere consultivo. Convoca eventualmente i presidenti
delle commissioni o degli organismi alle proprie riunioni;
i) nomina i consiglieri esperti, purché soci ordinari, in numero non superiore a quattro, che abbiano
competenza in particolari settori di interesse per l’Associazione; detti consiglieri hanno compiti
consultivi e durano in carica per il solo periodo di mandato del Consiglio che li ha eletti;
j) precisa i compiti e le attribuzioni del Segretario;
l) esamina ed approva i programmi di attività degli organi tecnici centrali;
m) ratifica i Regolamenti sezionali;
n) delibera, ove ricorra la situazione prevista dall'art. 15 comma 9, la sospensione del Consiglio Direttivo
sezionale e la nomina del commissario;
o) cura la redazione del bollettino e di altre pubblicazioni sociali, tutela l’archivio storico e la biblioteca;
p) regola i rapporti con il personale degli uffici amministrativi centrali;
q) eroga sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 26;
r) convoca l’Assemblea dei Delegati;
s) determina la quota associativa annuale, sulla base dell'analoga delibera del CAI;
t) stabilisce la percentuale della quota sociale, destinata alle Sezioni;
u) convoca le riunioni annuali dei presidenti delle sezioni;
v) conferisce con voto unanime di tutti i suoi componenti “l’aquila d’oro con brillante”, a Soci che
hanno acquisito particolari e importanti benemerenze nel Sodalizio;
w) propone all'Assemblea dei Delegati le candidature a Socio Onorario e nomina i Soci Benemeriti;
z) delibera eventuali cambi di destinazione d'uso dei rifugi e l'affidamento della gestione degli stessi a
terzi.
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Art. 22 - Modalità di funzionamento
1. Il Consiglio Centrale viene convocato, di regola, una volta al mese dal Presidente o da uno dei due
Vicepresidenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In casi particolari può essere convocato da almeno un
terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno otto membri, oltre al Presidente o ad
un Vicepresidente, che presiede la riunione.
3. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; la votazione è a scheda segreta, qualora
un consigliere lo richieda o quando la votazione si riferisca ad una persona.
4. I membri del Consiglio Centrale sono responsabili nei confronti dell’Associazione secondo le
norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
5. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all’uopo designato, approvati
nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. Il diritto di accesso ai verbali è
normato dal Regolamento.
6. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano
intervenuti alle riunioni del Consiglio Centrale, decadono dalla carica.
7. Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare
operazione dell’Associazione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse anche
provvisorio, proprio o dei familiari fino al terzo grado.
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Art. 23 - Presidente dell’Associazione
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio
Centrale e della Giunta esecutiva, cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni, ha la firma sociale e presenta
la relazione annuale sull’attività sociale all’Assemblea dei Delegati.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vicepresidenti; il Presidente ed i
Vicepresidenti non possono coprire contemporaneamente la carica di Presidenti di Sezione; il Presidente ed i
Vicepresidenti devono appartenere a Sezioni diverse.
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Art. 24 - Giunta esecutiva dell’Associazione
1. Membri di diritto della Giunta esecutiva sono il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario, ad essi si
aggiungono quattro Consiglieri, eletti dal Consiglio Centrale con voto segreto.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.
3. I compiti della Giunta sono fissati dalle norme regolamentari. E’ peraltro facoltà del Consiglio
Centrale delegare alla giunta altri compiti.
4. Per la validità delle sedute di Giunta è necessaria la presenza del Presidente, o di uno dei
Vicepresidenti, e di tre membri. La Giunta si riunisce di regola due volte al mese.
5. Le deliberazioni della Giunta, assunte con almeno quattro voti favorevoli, devono essere
verbalizzate dal segretario o da un membro a ciò delegato e sottoscritte congiuntamente dal Presidente. In
caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
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Art. 25 - Facoltà del Consiglio Direttivo Sezionale
Il Consiglio Direttivo Sezionale propone al Consiglio Centrale dell'Associazione l'ammonizione orale
o scritta, la sospensione temporanea dall'attività, dalla frequenza della sede sezionale e dalla partecipazione alle
manifestazioni sociali o la radiazione dei soci che tengano un contegno contrastante ad una corretta ed
educata convivenza.
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Art. 26 - Facoltà del Consiglio Centrale verso i soci
1. Su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio Centrale:
a) può infliggere un'ammonizione, orale o scritta, ai soci che tengano un contegno contrastante ad una
corretta ed educata convivenza;
b) può sospendere inappellabilmente, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza alla
sede, dall'attività e dalle manifestazioni sezionali, i soci che tengano un contegno contrastante ad una
corretta ed educata convivenza;
c) può, nei casi più gravi, deliberare la radiazione di un socio. Analoga facoltà è prevista per il Consiglio
Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano;
2. Contro la radiazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato, al
Collegio dei Probiviri dell'Associazione o al Collegio dei Probiviri del CAI, a seconda di quale organo abbia
deliberato il provvedimento, il quale deciderà in merito entro sessanta giorni.
3. Il provvedimento definitivo di radiazione sarà comunicato, oltre che all'interessato, a tutte le sezioni
dell'Associazione.
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Art. 27 - Facoltà del Consiglio Centrale verso le Sezioni
1. Nel caso di inattività o per gravi irregolarità di un Consiglio Direttivo Sezionale, il Consiglio
Centrale può deliberare, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, la sospensione
del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina per l’ordinaria amministrazione di un Commissario,
possibilmente tra i soci ordinari della Sezione.
2. Entro i tre mesi dalla nomina, il Commissario deve convocare l’Assemblea della Sezione per la
nomina di un nuovo Consiglio Direttivo o per eventuali altre necessarie deliberazioni.
3. La dichiarazione di decadenza di un Consiglio Direttivo sezionale e la nomina di un commissario,
sono immediatamente esecutivi. La dichiarazione di decadenza può essere impugnata, entro trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione, con ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, da almeno la metà più
uno dei componenti del Consiglio decaduto. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende la procedura di
nomina di un commissario.
4. In caso di eccezionale gravità, il Consiglio Centrale dell'Associazione, con la maggioranza qualificata
dei due terzi dei componenti, può disporre lo scioglimento di una Sezione.
5. La dichiarazione di scioglimento di una Sezione, da parte del Consiglio Centrale dell'Associazione,
può essere impugnata, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dal Consiglio Direttivo della Sezione o
dalla maggioranza dei soci, con ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri, è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni
dalla data di notifica della decisione, al Collegio dei Probiviri del CAI.
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Art. 28 - Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'Associazione.
2. Si compone da tre membri effettivi e due supplenti, soci ordinari da almeno 10 anni di iscrizione
consecutiva dopo il compimento del diciottesimo anno di età, eletti dall'Assemblea dei Delegati e scelti tra i
nominativi proposti dalla Commissione elettorale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il
compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
4. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Centrale ed alle Assemblee dei Delegati.
5. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.
6. E' compito dei Revisori dei Conti:
a) l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione
dell’Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Delegati;
b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'associazione e, ove nel
caso, delle Sezioni;
c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e del Regolamento;
d) la convocazione dell’Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e
amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Centrale.
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Art. 29 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante dell'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall'Assemblea dei Delegati tra i soci ordinari con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva e di età non
inferiore ad anni quaranta, scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione elettorale.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi..
4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. I Probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell'ambito
dell'Associazione relativamente ai rapporti sociali.
6. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, salvo i casi di
radiazione di un socio, di decadenza di un Consiglio sezionale e di scioglimento di una Sezione, ove è
ammesso ricorso, in secondo grado, al Collegio dei Probiviri del CAI.
7. Il Proboviro che per qualsiasi causa o motivo sia interessato alla questione deferita al Collegio, è
sostituito da un Proboviro supplente.
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Art. 30 - Composizione e compiti
1. La Commissione Elettorale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati su
proposta del Consiglio e sentite le Sezioni, dall’Assemblea ordinaria dei Delegati tra i soci maggiorenni con
almeno dieci anni di iscrizione consecutiva. La Commissione dura in carica tre anni e viene nominata l'anno
precedente l'Assemblea elettiva. I componenti della Commissione Elettorale sono rieleggibili.
2. I membri nominati eleggono il proprio Presidente.
3. La Commissione Elettorale, sentite le Sezioni, ha il compito di verificare i requisiti di eleggibilità, di
valutare ed indicare i nominativi di almeno 25 soci da proporre all’Assemblea per la nomina a Consiglieri
Centrali dell’Associazione nonché dei candidati per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri
4. Provvede all'allestimento della lista dei candidati ed alla predisposizione delle schede elettorali.
5. Dovrà attenersi, per quanto possibile, ad una proposta di nominativi la più rappresentativa
dell’intero ambito territoriale dell’Associazione.
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Art. 31 - Eleggibilità
1. Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o periferiche, i soci con diritto di voto in possesso dei
seguenti requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo; essere soggetti privi di interessi
personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; essere persone di capacità e competenza per
attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto sociale.
2. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell’Associazione e coloro che hanno con
la stessa rapporti economici continuativi.
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Art. 32 - Congresso annuale
1. Ogni anno il Consiglio Centrale provvede alla convocazione del Congresso di tutti i soci della
S.A.T. per cementare i vincoli di solidarietà e trattare di problemi inerenti l’attività sociale.
2. La sede e la data del congresso sono decise annualmente dall’Assemblea dei Delegati.
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Art. 33 - Modalità applicative
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da apposita Assemblea dei Delegati, la quale ovrà
anche decidere per la destinazione dell’intero patrimonio sociale, compreso quello delle Sezioni, ad altra
associazione di promozione sociale, o comunque Ente con fini di utilità sociale.
2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con un'Assemblea che è validamente costituita on
la presenza, in proprio o per delega, del settantacinque per cento dei Delegati e che delibera con la
maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti, ivi comprese le deleghe. Le firme di delega evono essere
convalidate dai Presidenti di Sezione.
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Art. 34 - Statuto dell’Associazione - Regolamenti delle Sezioni
1. Con l’approvazione del presente Statuto decadono le precedenti normative statutarie
dell’Associazione, nonché i regolamenti delle Sezioni, delle commissioni e dei gruppi, ove in contrasto con le
norme del presente Statuto.
2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e Norme Regolamentari si
richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I.
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